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In una recente delibera, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“Agcom”) si è pronunciata sulla disciplina in materia di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d’autore e concessione delle licenze di cui al d. lgs. n. 35/2017, disponendo l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di una nota piattaforma SVOD (Subscription Video On Demand), a seguito di alcune segnalazioni da parte di un organismo di gestione collettiva (“collecting”).

La collecting, nel caso in oggetto, aveva segnalato all’Autorità la mancata trasmissione, da parte di una nota piattaforma SVOD, delle informazioni a sua disposizione necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti e riguardanti l’utilizzo delle opere protette, per il cd. “compenso adeguato e proporzionato” di cui all’art. 84 co. 2 della l. 633/1941, nel termine di novanta giorni dall’utilizzazione delle stesse, come disposto all’art. 23 del d. lgs. 35/2017.

La normativa di riferimento, infatti, a seguito del recepimento della Direttiva Copyright con il d. lgs. n. 177/2021, prevede, all’art. 84 co. 2 della legge sul diritto d’autore, che agli artisti interpreti ed esecutori (“AIE”), che nell’opera cinematografica e assimilata (inclusa l’opera teatrale trasmessa) sostengono una parte di notevole importanza artistica, spetti, per ciascuna utilizzazione dell’opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione.

Per fare in modo che il presente diritto al compenso dei titolari dei diritti venga garantito e che, dunque, gli organismi di gestione collettiva possano riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti in merito all’utilizzo che viene fatto delle opere, è necessario: da un lato, che gli utilizzatori possano ottenere delle licenze sulle opere per cui una collecting rappresenta i diritti, e che tale negoziazione avvenga a condizioni commerciali eque e non discriminatorie, sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli (art. 22 d. lgs. n. 35/2017); e, dall’altro, che, salvo diversi accordi tra le parti, entro novanta giorni dall’utilizzazione, gli utilizzatori facciano pervenire alle collecting, in un formato concordato e prestabilito, le informazioni a loro disposizione che riguardino l’utilizzo delle opere (art. 23 d. lgs. n. 35/2017).

La controversia, sorta a seguito dell’asserita violazione da parte della piattaforma SVOD dell’art. 23 del d. lgs. n. 35/2017, verteva, pertanto, sull’oggetto delle informazioni obbligatorie da condividere tra le parti ai fini delle trattative sulle licenze e sull’ordine e sulle modalità con cui dovesse avvenire lo scambio delle informazioni stesse.

Con la propria delibera, l’Agcom non solo ha deciso di disporre l’archiviazione del procedimento avviato contro la piattaforma SVOD, ma ha anche deciso di precisare quale ordine e quali modalità dovessero essere seguite per adempiere agli obblighi informativi previsti dalla disciplina, al fine di pervenire ad una rapida conclusione dell’accordo sulla concessione delle licenze e di garantire la tutela del diritto al compenso di cui all’art. 84 co. 2 della legge sul diritto d’autore. Oltretutto, all’esito dell’istruttoria, veniva riscontrato che per l’utilizzatore fosse stato in realtà inesigibile assolvere all’obbligo di cui all’art. 23 d. n. 35/2017 che gli era stato contestato, dal momento che, invece, risultavano addebitabili delle rilevanti inadempienze informative alla collecting, in particolar modo per quanto riguardava i profili relativi alle tariffe applicate ed alla quota di mercato (o rappresentatività) dalla stessa posseduta. Affinché fosse possibile calcolare la rappresentatività dell’organismo di gestione collettiva, infatti, l’Autorità sottolineava che la collecting avrebbe dovuto individuare, per ciascuna opera, non solo i propri artisti mandanti ed aventi un ruolo di notevole importanza artistica, ma anche la loro incidenza percentuale sul totale degli aventi diritto dell’opera.

In conclusione, l’Agcom ha invitato le parti a riprendere in buona fede le trattative, disponendo il seguente ordine e la seguente modalità nello scambio delle informazioni necessarie: (i) l’organismo di gestione collettiva condivide con la piattaforma la propria tariffa, che sia in grado di assicurare una adeguata remunerazione ai titolari dei diritti e di rispondere a criteri di ragionevolezza e proporzionalità; (ii) la piattaforma comunica alla collecting le informazioni relative al catalogo per le annualità interessate nella trattativa; (iii) l’organismo di gestione collettiva fornisce i dati sulla propria rappresentatività, secondo le indicazioni di cui sopra; (iv) la piattaforma comunica, per le annualità rilevanti, i dati sulle visualizzazioni di ciascuna delle opere rivendicate ed i dati relativi al proprio fatturato in Italia.

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