Il Recesso e la Caparra Confirmatoria: la soluzione della cassazione

“Sospensione del Diritto di Recesso: Implicazioni Legali della Sentenza della Cassazione del 2022”

Nella sentenza numero 18392 del 08/06/2022, emessa dalla Corte di Cassazione si è confermato l’orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 553 del 14 gennaio 2009), ove è stabilito che il diritto di recesso non può essere esercitato quando la risoluzione di un contratto contenente una caparra confirmatoria è stata ottenuta tramite una diffida ad adempiere.

Interpretazione dell’articolo 1385.2 c.c.: il collegamento tra recesso e caparra confirmatoria

La questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 1385.2 c.c., si discute infatti se la predetta disposizione, che collega la possibilità di “ritenere” la caparra con quella di “recedere dal contratto”, escludesse la possibilità per la parte non inadempiente di ritenere la caparra o richiedere il doppio della caparra quando la risoluzione del contratto era stata ottenuta attraverso una diffida ad adempiere e il termine stabilito nella diffida era scaduto. La Corte ha sostenuto che, in tali circostanze, non era più possibile esercitare il diritto di recesso, poiché il contratto era considerato risolto logicamente, prima ancora che giuridicamente.

La Corte ha confermato che il collegamento tra il diritto di recesso e la ritenzione o il pagamento del doppio della caparra, come previsto dall’articolo 1385 del c.c., è basato sulla successione temporale. Ciò significa che la ritenzione o il pagamento del doppio della caparra non dipendono esclusivamente dal diritto di recesso e non escludono altre correlazioni con eventi correlati. La caparra può quindi essere vista come una limitazione predeterminata della richiesta di risarcimento, come previsto nel contratto.

Implicazioni giuridiche: preclusione del diritto di recesso in caso di diffida ad adempiere

Di conseguenza, quando la risoluzione del contratto avviene attraverso una diffida ad adempiere e il termine della diffida scade senza adempimento, il diritto di recesso viene definitivamente precluso. Nel caso in cui la parte non inadempiente desideri limitare la richiesta di risarcimento alla ritenzione della caparra o al pagamento del doppio della caparra, deve presentare una richiesta di mero accertamento dell’effetto risolutorio in caso di controversia.

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