Il nuovo credito d’imposta "Transizione 5.0", legato al perseguimento di obiettivi di riduzione dei consumi energetici nei processi di produzione (condizione necessaria per ottenere la maggiorazione del credito d’imposta fino al 45% sull'acquisto di beni strumentali nuovi), metterà a dura prova la capacità di gestione delle misure da parte delle imprese beneficiarie e dello stesso Gestore degli incentivi (il GSE). Dal solo testo normativo (art. 38, D.L. n. 19 del 2024), si contano almeno 10 passaggi applicativi prima di arrivare all’effettivo utilizzo del credito, peraltro con risorse “a rubinetto” e in un arco temporale limitato alle annualità 2024 e 2025. Se le tempistiche e la certezza delle “regole” rappresentano elementi strategici per definire la programmazione degli investimenti da parte delle imprese, l’impatto del meccanismo di accesso alla misura è da valutare con molta attenzione. Di seguito una sintesi dei passaggi previsti dalla disposizione (salvo modifiche in corso di conversione del decreto legge): STEP 1: prenotazione del credito attraverso la presentazione in via telematica al GSE del progetto di investimento unitamente alla certificazione ex ante della riduzione dei consumi energetici; STEP 2: verifica della documentazione da parte del GSE e invio al MIMIT delle imprese ammesse alla prenotazione del credito (non ancora riconosciuto ma solo prenotato). STEP 3: invio comunicazioni periodiche al GSE per attestare l'avanzamento progetto e ottenere l'effettivo riconoscimento del credito (CR non ancora utilizzabile). STEP 5: sulla base delle comunicazioni periodiche il GSE determina il credito d’imposta utilizzabile nel limite massimo di quello prenotato (Cr non ancora utilizzabile). STEP 6: l’impresa comunica il completamento del progetto unitamente alla certificazione ex post. STEP 7: il GSE effettua l’istruttoria e comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco di "tutte" le imprese ammesse al beneficio (CR, nel frattempo, non è ancora utilizzabile). STEP 8: decorsi 5 giorni dalla data di trasmissione dell’elenco il credito diventa effettivamente utilizzabile dalle imprese ammesse. STEP 9: utilizzo del credito in unica soluzione entro il 31/12/2025. Il credito non è cedibile, neanche all’interno del consolidato fiscale. STEP 10: l’eccedenza di credito non utilizzata al 31 dicembre 2025 è riportabile in avanti. In tal caso, però, l’utilizzo del credito viene dilazionato in 5 quote costanti annuali. Sono ancora da definire, con successivo decreto ministeriale: le modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione; i criteri per la determinazione del risparmio energetico; le procedure di fruizione, controllo ed esclusione. L'automatismo di accesso alle agevolazioni, pilastro del piano Transizione 4.0 (ancora vigente) e delle precedenti versioni (Industria e Impresa 4.0), sembra per ora molto lontano. #transizione #innovazione #imprese #pmi
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🚨 TRANSIZIONE 5.0 * NECESSARI CHIARIMENTI. Alla luce delle notizie riportate dalla stampa e da molte riviste di settore in merito alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in Commissione, tra cui l’obbligo del pagamento dell’acconto del 20% e della conseguente comunicazione al GSE entro 30 giorni, è opportuno fare chiarezza e soprattutto dire che la modifica NON è stata approvata (probabilmente sarebbe stata anche utile a evitare il rischio del “click day” e la liberazione di risorse, anche se di fatto introduttiva di ulteriori appesantimenti alla procedura di accesso al credito). Gli emendamenti (38.32 e identici), infatti, sono stati oggetto di riformulazione da parte del Governo e sono stati ritirati dai proponenti, mentre quelli "rimasti in piedi", per i quali comunque non è stata accettata la riformulazione, sono stati votati e respinti (riporto sotto il verbale di seduta). Per superare l’ostacolo, il Governo o i Relatori avrebbero dovuto presentare un autonomo emendamento. Ma probabilmente non hanno ritenuto opportuno farlo. Di conseguenza, l’impianto normativo di Transizione 5.0 non ha subito modifiche se non limitatamente ad alcuni correttivi formali alla procedura e al chiarimento in merito alla determinazione del costo massimo ammissibile degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo. ⚠ Suggerimento per i non addetti ai lavori: le proposte di riformulazione (del Governo o dei Relatori) non equivalgono ad accoglimento. #transizione #innovazione #imprese #pmi
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🔦 COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA TRANSIZIONE 4.0. - Si è da poco conclusa la seconda giornata di audizioni al Senato in merito al decreto-legge n. 39 del 2024, cd. “Decreto Superbonus”. Il provvedimento introduce ulteriori limitazioni all’utilizzo dei crediti fiscali connessi ai bonus edili, al fine di contenere gli oneri finanziari. Non solo! Tra le misure previste, infatti, vi è anche la nuova comunicazione obbligatoria relativa ai crediti d’imposta "Transizione 4.0", che da strumento di mero monitoraggio statistico (introdotto già dal 2021) diventa condizione necessaria per l’accesso agli incentivi e, per i vecchi crediti ancora non fruiti, condizione per la futura utilizzazione. Tralasciando il merito della scelta, segnale inequivocabile della necessità di introdurre sistemi di “monitoraggio preventivo” delle misure (già avvertito nel 2021 con l’introduzione della comunicazione facoltativa), il problema si pone nell’immediato soprattutto in relazione ai crediti pregressi in corso di utilizzo. Per i crediti 2023 ancora da fruire, infatti, la possibilità di continuare a utilizzare i crediti in compensazione è al momento bloccata non potendo procedere con l'invio delle comunicazioni, in attesa della definizione della procedura da seguire (la norma prevede l’adozione di un apposito decreto direttoriale del Mimit). La questione è stata fortemente attenzionata durante le audizioni anche attraverso l’illustrazione di proposte di modifica finalizzate ad escludere i crediti pregressi dall’invio della comunicazione, almeno nelle more dell'adozione del decreto direttoriale, con impegno delle forze parlamentari a farsi carico delle proposte. Il tema, però, a chiarimento anche delle tante segnalazioni ricevute, è che qualsiasi modifica in corso di conversione non sarà efficace se non all’esito, appunto, della conversione del decreto-legge (considerato l’andamento dei lavori, nella seconda metà del mese di maggio). Nel frattempo, continuerà a prodursi l'effetto blocco compensazioni. Certo, bastava poco per escluderli a priori o prevedere una comunicazione retroattiva con efficacia sanante (ormai gli investimenti sono stati fatti e l’utilizzo dei crediti è già in corso) o quantomeno fare salvi i crediti già oggetto di eventuali comunicazioni facoltative. Ma non è stato previsto. Ed allora, posta la vigenza della disposizione, quale potrebbe essere la soluzione? Salvo nuovi immediati interventi (ad esempio, un correttivo nel prossimo provvedimento di legge utile), ne resta solo una concretamente percorribile: adottare velocemente il decreto direttoriale, indipendentemente dai lavori di conversione e alla faccia del "politically correct", trattandosi peraltro di un mero aggiornamento del modello di comunicazione già adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 dell’allora Ministero dello sviluppo economico. Di fatto la norma è vigente e produce effetti retroattivi (e restrittivi) già dallo scorso 30 marzo. #Innovazione #incentivi #transizione #PMI
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Credito inesistente o credito non spettante: questo è (ancora) il dilemma. È all’esame delle Camere lo schema di decreto legislativo - atto 144 - sulla revisione del sistema sanzionatorio tributario. Tra le varie disposizioni, trova spazio anche la nuova definizione dei due concetti di credito “inesistente” e credito “non spettante”. Il tema assume rilevanza considerato l’ampio uso dello strumento del credito d’imposta (si pensi ai crediti 5.0/4.0, in materia di ricerca e sviluppo nonché ai bonus edilizi). Va ricordato che la distinzione trova la sua "ragione di esistere" nella diversa rilevanza che sia il sistema penale tributario sia la disciplina in materia di accertamento le hanno attribuito nel tempo. Il provvedimento delegato conferma la distinzione e introduce due nuove definizioni di dubbia compatibilità. Nel recepire (parzialmente) il recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (34419/2023), si configura l’inesistenza nei casi in cui il credito risulti “carente, in tutto o in parte, dei presupposti costitutivi”. La condotta fraudolenta (ad es., simulazioni o documenti falsi) viene considerata come condizione per l’aumento della pena mentre alcun rilievo assumono, sebbene previsti dalle SSUU, i casi di estinzione del credito e di inesistenza non riscontrabile mediante controlli automatizzati. Viceversa, il credito non spettante, come definito dallo stesso provvedimento, si realizza nei casi in cui il “fatto reale non rientra nella disciplina attributiva per difetto di specifici elementi o particolari qualità”. Ed allora, se questa è la regola, gli interrogativi restano. Posto che un credito inesistente non esclude la sussistenza di un fatto reale (tanto è vero che la l’artifizio, la simulazione, in altre parole il falso, è solo considerato come condizione di aumento della pena), quale sarebbe il confine tra le due ipotesi, in particolare nel caso di carenza parziale dei presupposti costitutivi (che presuppone un fatto almeno parzialmente esistente)? Ad esempio, un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo non classificabile, in tutto o in parte, come tale, per assenza del requisito della novità, in quale delle due ipotesi andrebbe a ricadere? In astratto, rischia di finire in entrambe le definizioni. Quale sarà, dunque, l’orientamento prevalente? In buona sostanza, se l’obiettivo era dirimere le incertezze, siamo ancora al punto di partenza. Volendo necessariamente percorrere la strada della distinzione tra le due ipotesi di credito (se ne potrebbe anche fare a meno, secondo autorevole interpreti), e posto che sia il credito non spettante che il credito inesistente non escludono a priori un fatto comunque esistente, forse avrebbe maggior senso concentrarsi sulla fattispecie più grave dell’inesistenza, anche alla luce dei principi giurisprudenziali, confinando ad ipotesi residuali il concetto di non spettanza. UNA buona definizione è sempre meglio di DUE ambigue.
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Daniel De Vito reposted this
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#Formazione e #competenze digitali per un Paese più inclusivo e competitivo🔝 🔜 Appuntamento alle 9.30 sulla piattaforma di diretta di #FORUMPA2020 ▶️ https://lnkd.in/dY5_RME Interviene la Ministra dell'Istruzione Azzolina Lucia Partecipano Mazzocca Nicola, Andreas Schleicher, Cesare Avenia, Daniel De Vito, Giuseppe Iacono, Michela Stentella, Giusi Miccoli, Fabio Florio, Mirta Michilli, Giorgio Migliarina #RestartItalia #elearning #Scuola #Digitale Gianni Dominici, Carlo Mochi Sismondi, Eleonora Bove, Andrea Ivan Baldassarre, Arianna Faticone, Massimiliano Roma, Daniele Tiseo, Antonio Veraldi
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Ingegnere Meccanico
2moE uno dei principali problemi sará proprio il GSE.