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Lawyer, Legislative Drafter, Policy Advisor

Il nuovo credito d’imposta "Transizione 5.0", legato al perseguimento di obiettivi di riduzione dei consumi energetici nei processi di produzione (condizione necessaria per ottenere la maggiorazione del credito d’imposta fino al 45% sull'acquisto di beni strumentali nuovi), metterà a dura prova la capacità di gestione delle misure da parte delle imprese beneficiarie e dello stesso Gestore degli incentivi (il GSE). Dal solo testo normativo (art. 38, D.L. n. 19 del 2024), si contano almeno 10 passaggi applicativi prima di arrivare all’effettivo utilizzo del credito, peraltro con risorse “a rubinetto” e in un arco temporale limitato alle annualità 2024 e 2025. Se le tempistiche e la certezza delle “regole” rappresentano elementi strategici per definire la programmazione degli investimenti da parte delle imprese, l’impatto del meccanismo di accesso alla misura è da valutare con molta attenzione. Di seguito una sintesi dei passaggi previsti dalla disposizione (salvo modifiche in corso di conversione del decreto legge): STEP 1: prenotazione del credito attraverso la presentazione in via telematica al GSE del progetto di investimento unitamente alla certificazione ex ante della riduzione dei consumi energetici; STEP 2: verifica della documentazione da parte del GSE e invio al MIMIT delle imprese ammesse alla prenotazione del credito (non ancora riconosciuto ma solo prenotato). STEP 3: invio comunicazioni periodiche al GSE per attestare l'avanzamento progetto e ottenere l'effettivo riconoscimento del credito (CR non ancora utilizzabile). STEP 5: sulla base delle comunicazioni periodiche il GSE determina il credito d’imposta utilizzabile nel limite massimo di quello prenotato (Cr non ancora utilizzabile). STEP 6: l’impresa comunica il completamento del progetto unitamente alla certificazione ex post. STEP 7: il GSE effettua l’istruttoria e comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco di "tutte" le imprese ammesse al beneficio (CR, nel frattempo, non è ancora utilizzabile). STEP 8: decorsi 5 giorni dalla data di trasmissione dell’elenco il credito diventa effettivamente utilizzabile dalle imprese ammesse. STEP 9: utilizzo del credito in unica soluzione entro il 31/12/2025. Il credito non è cedibile, neanche all’interno del consolidato fiscale. STEP 10: l’eccedenza di credito non utilizzata al 31 dicembre 2025 è riportabile in avanti. In tal caso, però, l’utilizzo del credito viene dilazionato in 5 quote costanti annuali. Sono ancora da definire, con successivo decreto ministeriale: le modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione; i criteri per la determinazione del risparmio energetico; le procedure di fruizione, controllo ed esclusione. L'automatismo di accesso alle agevolazioni, pilastro del piano Transizione 4.0 (ancora vigente) e delle precedenti versioni (Industria e Impresa 4.0), sembra per ora molto lontano. #transizione #innovazione #imprese #pmi

Luca Sut

Ingegnere Meccanico

2mo

E uno dei principali problemi sará proprio il GSE.

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